Accordo

Art. XIV

Diritti e obblighi dei membri

In vigore dal 19 mag 1973
Articolo XIV Diritti e obblighi dei membri a) Le Parti ed i Firmatari eserciteranno i diritti e adempiranno agli obblighi derivanti dall'A. rispettando pienamente e promuovendo i principi enunciati nel Preambolo e nelle disposizioni dell'A. b) A tutte le Parti e tutti i Firmatari dovrà essere concesso di assistere e partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali essi hanno il diritto di essere rappresentati in conformità alle disposizioni del presente A. e dell'A.O., ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata dall'I. o tenuta sotto i suoi auspici, indipendentemente dal luogo dove saranno tenute e in conformità alle disposizioni che saranno prese dall'I. L'organo esecutivo dovrà assicurarsi che in virtù delle disposizioni adottate da una Parte o da un Firmatario organizzatore di una riunione o di una conferenza, i rappresentanti di tutte le Parti e di tutti i Firmatari, aventi il diritto di parteciparvi, possano entrare e soggiornare nel Paese invitante per la durata della riunione o della conferenza. c) Quando una Parte - o una persona fisica o giuridica ad essa soggetta - o un Firmatario si proponga di realizzare, di stabilire o di utilizzare installazioni relative a un s.s. e diverse da quelle del s.s. dell'I., al fine di soddisfare le esigenze proprie di pubblici servizi di telecomunicazioni nazionali, la Parte o il Firmatario interessato dovrà preventivamente consultare il C.d.G. il quale, sotto forma di raccomandazioni, esprimerà il suo punto di vista relativamente alla compatibilità di queste installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione, da parte dell'I., dello spettro delle frequenze e dello spazio orbitale ai fini del suo s.s. esistente o programmato. d) Quando una Parte - o una persona fisica o giuridica ad essa soggetta - o un Firmatario si proponga, isolatamente o congiuntamente, di realizzare, di acquistare o di utilizzare installazioni relative a un s.s. e diverse da quelle del s.s. dell'I. al fine di soddisfare esigenze proprie di pubblici servizi internazionali, la Parte o il Firmatario interessato dovrà preventivamente fornire ogni informazione all'A.d.P. e consultarla, per il tramite del C.d.G., al fine sia di assicurare la compatibilità tecnica di queste installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione, da parte dell'I., dello spettro delle frequenze e dello spazio orbitale per il suo s.s. esistente o programmato, sia di evitare considerevoli pregiudizi economici al sistema mondiale dell'I. A seguito di questa consultazione l'A.d.P., tenuto conto del parere del C.d.G., esprimerà, sotto forma di raccomandazioni, il suo punto di vista circa l'anzidetta compatibilità nonché sulla possibilità per la quale l'esercizio o l'utilizzazione di dette installazioni vengano a compromettere lo stabilimento di collegamenti diretti di telecomunicazioni tra tutti i partecipanti a mezzo del s.s. dell'I. e) Quando una Parte - o una persona fisica o giuridica soggetta alla sua sovranità - o un Firmatario si proponga di realizzare, di acquistare o di utilizzare delle installazioni di un s.s. diverse da quelle del s.s. dell'I. per soddisfare le esigenze proprie per servizi di telecomunicazioni specializzati, la Parte o il Firmatario interessato dovrà preventivamente fornire ogni relativa informazione alla A.d.P. per il tramite del C.d.G. L'A.d.P., tenuto conto del parere del C.d.G., esprimerà, sotto forma di raccomandazioni, il proprio punto di vista relativamente alla compatibilità tecnica di dette installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione da parte dell'I. dello spettro delle frequenze radioelettriche e dello spazio orbitale per il suo s.s. esistente o programmato. f) Le anzidette raccomandazioni della A.d.P. o del C.d.G. dovranno essere formulate nel termine di sei mesi dall'inizio della relativa procedura. A questo scopo l'A.d.P. potrà essere convocata in sessione straordinaria. g) L'A. non sarà applicabile alla realizzazione, all'acquisizione o alla utilizzazione di installazioni di un s.s. diverso dall's.s. dell'I. e destinato esclusivamente a fini militari.
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