Accordo

Art. IX

Consiglio dei Governatori - Composizione e votazione

In vigore dal 19 mag 1973
Articolo IX Consiglio dei Governatori - Composizione e votazione a) Il C.d.G. è composto: i) da un Governatore per ciascuno dei Firmatari la cui quota di investimento non risulti inferiore al minimum fissato a sensi della successiva lettera b); ii) da un Governatore per ciascun gruppo di due o più Firmatari che non siano rappresentati secondo quanto dispone il precedente alinea i), le cui quote di investimento, sommate insieme, non siano inferiori al minimum fissato a sensi della successiva lettera b), e che siano d'accordo di essere così rappresentati; iii) da un Governatore per ciascun gruppo di almeno cinque Firmatari che non siano rappresentati secondo quanto dispongono i precedenti alinea i) e ii) e che appartengano ad una delle regioni definite dalla conferenza plenipotenziaria della Unione internazionale delle telecomunicazioni riunita a Montreux nel 1965, qualunque sia la quota di investimento dei Firmatari componenti il gruppo. Tuttavia il numero dei Governatori appartenenti a questa categoria non potrà essere superiore a due per una regione e, complessivamente, a cinque per tutte le regioni definite dall'Unione. b) i) Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dell'A. e la prima sessione della R.d.F., la quota d'investimento minima che dà diritto ad un Firmatario o a un gruppo di Firmatari d'essere rappresentato nel C.d.G. è uguale a quella del Firmatario che occupa il 13° posto nella lista - in ordine decrescente - delle quote di investimento iniziali di tutti i Firmatari; ii) decorso il periodo di cui al precedente alinea i) la R.d.F. fisserà annualmente la quota minima d'investimento che consentirà a un Firmatario o a un gruppo di Firmatari d'essere rappresentato nel C.d.G. A questo riguardo, la R.d.F. si adopererà perché il C.d.G. sia composto di circa 20 Governatori esclusi quelli scelti secondo l'alinea iii) della precedente lettera a); iii) la determinazione della quota minima di investimento di cui al precedente alinea ii), da parte della R.d.F., sarà effettuata in conformità alle seguenti disposizioni: A) se il C.d.G. comprende, al momento della determinazione, da venti a ventidue Governatori, la R.d.F., fisserà una quota minima di investimento eguale a quella del Firmatario che, nella lista in vigore a quel momento, occupa il posto occupato, nella lista in vigore al momento della precedente determinazione, dal Firmatario scelto in quella occasione; B) se il C.d.G. comprende al momento della determinazione, più di ventidue Governatori, la R.d.F. fisserà una quota minima di investimento pari a quella del Firmatario che, nella lista in vigore a quel momento, occupa il posto immediatamente precedente a quello occupato, nella lista in vigore al momento della precedente determinazione, dal Firmatario scelto in quella occasione; C) se ii C.d.G. comprende, al momento della determinazione, meno di venti Governatori, la R.d.F, fisserà una quota minima di investimento uguale a quella del Firmatario che, nella lista in vigore a quel momento, occupa il posto immediatamente successive a quello occupato, nella precedente determinazione, dal Firmatario scelto in quella occasione; iv) se, per effetto di quanto previsto nelle lettere B) e C) del precedente alinea iii) il numero dei Governatori risultasse, rispettivamente, inferiore a venti o superiore a ventidue, la R.d.F. fisserà una quota minima di investimento tale che il numero dei componenti il C.d.G. sia eguale a venti;. v) ai fini di quanto previsto nei precedenti alinea iii) e iv) non si terrà conto dei Governatori designati per effetto di quanto disposto nell'alinea iii) della precedente lettera a); vi) agli effetti di quanto previsto nella presente lettera b) le quote di investimento determinate periodicamente in conformità all'alinea ii) della lettera c) dell' dell'A.O. entreranno in vigore dal primo giorno della sessione ordinaria della R.d.F. successiva alla anzidetta determinazione. c) Verificandosi le condizioni di cui agli alinea i), ii) e iii) della precedente lettera a), il Firmatario o il gruppo di Firmatari interessati avrà diritto ad essere rappresentato nei C.d.G. Ma, per quanto riguarda gruppi di Firmatari di cui all'alinea ii) della precedente lettera a), l'esercizio di questo diritto è subordinato al ricevimento, da parte dell'organo esecutivo, di un'apposita domanda scritta e sempre che, al momento in cui questa domanda sarà ricevuta, il numero dei gruppi rappresentati in seno al C.d.G. non abbia raggiunto i limiti fissati nell'alinea iii) della precedente lettera a): quando questi limiti, al momento del ricevimento della domanda, siano stati già raggiunti, il gruppo dei Firmatari interessati potrà presentare la sua domanda in occasione della sessione ordinaria della R.d.F. immediatamente successiva per le decisioni da adottare in conformità della seguente lettera d). d) A seguito di domanda presentata da uno o più gruppi di Firmatari di cui all'alinea iii) della precedente lettera a), la R.d.F. designa annualmente quei gruppi che saranno o continueranno ad essere rappresentati in seno al C.d.G. A questo riguardo, in caso di più gruppi rappresentativi della stessa regione - quale definita dalla Unione internazionale delle telecomunicazioni - o di più di cinque gruppi rappresentativi di tutte le regioni definite dalla stessa Unione, la R.d.F. sceglie anzitutto, per ciascuna delle regioni definite dalla Unione internazionale delle telecomunicazioni, il gruppo che assommi la maggior quota di investimento e che abbia presentato la domanda scritta a sensi della precedente lettera c). Se, in tal modo, il numero dei gruppi rappresentati risulti inferiore a cinque, altri gruppi saranno designati seguendosi l'ordine del totale delle quote di investimento di ciascun gruppo senza tuttavia oltrepassare i limiti fissati nell'alinea iii) della precedente lettera a). e) Per assicurare la continuità della composizione del C.d.G., ciascun Firmatario - o gruppo di Firmatari di cui agli alinea i), ii) e iii) della precedente lettera a) - continuerà ad esservi rappresentato, singolarmente o come membro del gruppo, fino alla successiva determinazione della quota di investimento a sensi delle precedenti lettere b) o d) senza tener conto delle variazioni delle relative quote di investimento per effetto della revisione dei criteri di determinazione. Tuttavia, il diritto di un gruppo ad essere rappresentato nel C.d.G. cessa nel momento in cui il recesso di uno o più Firmatari appartenenti a detto gruppo non consente che il gruppo stesso sia rappresentato in seno al C.d.G. per effetto di quanto disposto negli alinea ii) e iii) della precedente lettera a). f) Subordinatamente a quanto disposto nella successiva lettera g), ciascun Governatore disporrà di un voto ponderato che corrisponde alla quota di investimento del Firmatario o del Gruppo di Firmatari da lui rappresentato calcolato in funzione della rispettiva utilizzazione del s.s. dell'I. relativamente ai seguenti servizi: i) i servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali; ii) i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni separate da altre regioni non appartenenti allo Stato interessato o tra regioni separate dall'alto mare; iii) I servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni non collegate da alcun impianto terrestre a larga banda e separate da ostacoli naturali talmente eccezionali da escludere le installazioni tra di loro di un efficiente impianto a banda larga, a condizione che la R.d.F. abbia dato preventivamente l'autorizzazione prevista nell'alinea ii) della lettera b) dell'articolo III del presente A. g) Agli effetti della precedente lettera f) troveranno applicazione le seguenti disposizioni: i) nel caso in cui la quota di investimento di un Firmatario sia soggetta ad una riduzione per effetto di quanto dispone la lettera d) dell' dell'A.O., la stessa riduzione si applicherà proporzionalmente a tutti i tipi di utilizzazione che lo riguardino; ii) nel caso in cui la quota di investimento di un Firmatario sia soggetta ad un aumento per effetto di quanto dispone la lettera d) dell' dell'A.O., lo stesso aumento si applicherà proporzionalmente a tutti i tipi di utilizzazione che lo riguardino; iii) nel caso in cui un Firmatario sia titolare - a sensi della lettera h) dell' dell'A.O. - di una quota di investimento pari allo 0,05 per cento e faccia parte di un gruppo per essere rappresentato nel C.d.G., secondo quanto dispongono gli alinea ii) o iii) della precedente lettera a), la sua quota di investimento è considerata come se venisse calcolata in funzione della utilizzazione del s.s. dell'I. per i servizi enumerati nella precedente lettera f); iv) nessuno dei Governatori può disporre di un voto ponderato superiore al 40 per cento dei voti ponderati di tutti i Firmatari o gruppi di Firmatari rappresentati nel C.d.G. Qualora il voto ponderato di un Governatore ecceda il 40 per cento del totale dei voti, l'eccedenza è ripartita, in misura uguale, tra gli altri componenti il C.d.G. h) Ai fini della composizione del C.d.G. e del calcolo del voto ponderato spettante a ciascun Governatore, le quote di investimento determinate in conformità all'alinea ii) della lettera c) dell') dell'A.O. avranno effetto a partire dal 1° giorno della sessione ordinaria della R.d.F. successiva a detta determinazione. i) Le riunioni del C.d.G. sono regolarmente costituite se è presente la maggioranza dei membri del Consiglio - se questa maggioranza dispone di almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari o gruppi di Firmatari rappresentati nel C.d.G. - oppure se manchino al massimo tre dei Governatori costituenti il C.d.G., qualunque sia, in tal caso, la somma dei voti ponderati disponibili. j) Il C.d.G. dovrà tendere a prendere decisioni unanimi. In mancanza di unanimità il C.d.G. deciderà: i) su ogni questione sostanziale, con il voto favorevole di almeno quattro Governatori che dispongano dei due terzi del totale dei voti appartenenti ai Firmatari o gruppi di Firmatari rappresentati nel C.d.G. - tenendosi conto della ripartizione della eccedenza dei voti ponderati di cui all'alinea iv) della precedente lettera g) - oppure, con un numero di voti favorevoli pari a quello della totalità dei Governatori costituenti il C.d.G. diminuito, al massimo, di tre, indipendentemente dai voti ponderati di cui dispongono; ii) su ogni questione di procedura con il voto favorevole della maggioranza dei Governatori presenti e votanti, ciascuno di essi disponendo di un voto. k) Spetterà al Presidente del C.d.G. di decidere se trattasi di una questione sostanziale o di procedura. La decisione del Presidente potrà essere annullata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori presenti e votanti, disponendo ciascuno di essi di un voto. l) Il C.d.G. potrà, se lo riterrà utile e per essere coadiuvato nell'assolvimento delle sue funzioni, istituire commissioni consultive. m) Il C.d.G. adotterà un regolamento interno che conterrà le norme per l'elezione del Presidente e di altri funzionari. In deroga a quanto previsto nella precedente lettera j) e per l'elezione degli altri funzionari potrà essere stabilita qualsiasi procedura di voto. n) La prima riunione del C.d.G. sarà convocata in conformità a quanto dispone il paragrafo 2 dell'Annesso all'A.O. Il C.d.G. si riunirà ogni volta che si renderà necessario e almeno quattro volte ogni anno.
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