Accordo
Art. XVIII
Regolamento delle vertenze
In vigore dal 19 mag 1973
Articolo XVIII
Regolamento delle vertenze
a) Se non sarà risolta diversamente in un tempo ragionevole, ogni vertenza di natura giuridica insorta tra le Parti o tra l'I. ed una o più Parti relativa a diritti e obblighi derivanti dall'A. o alle obbligazioni assunte dalle Parti a sensi dell' o della lettera c) dell'articolo 15 dell'A.O. dovrà essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. Ogni vertenza di natura giuridica relativa ai diritti e alle obbligazioni derivanti dall'A. o dall'A.O. tra una o più Parti e uno o più Firmatari potrà essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. a condizione che la Parte o le Parti nonché il Firmatario o i Firmatari lo consentano.
b) Se non sarà risolta diversamente in un tempo ragionevole, ogni vertenza di natura giuridica relativa a diritti e obblighi derivanti dall'A. o ad obbligazioni assunte dalle Parti a sensi della lettera c) dell' o della lettera c) dell'articolo 15 dell'A.O. insorta tra una Parte e uno Stato che ha cessato di essere Parte o l'I. e uno Stato che ha cessato di essere Parte e che sia insorta dopo che lo Stato ha cessato di essere Parte, sarà sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A. a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte lo consenta. Se uno Stato perde la qualità di Parte o se uno Stato o un organismo di telecomunicazioni designato da uno Stato perde la qualità di Firmatario dopo l'inizio della procedura arbitrale relativa ad una vertenza di natura giuridica nella quale era interessato, la procedura arbitrale sarà proseguita fino alla sua conclusione.
c) Ogni vertenza di natura giuridica derivante da accordi tra l'I. ed una qualsiasi Parte sarà decisa a mente del regolamento delle controversie contenuto in detti accordi. In mancanza di un tale regolamento e di una diversa soluzione e se le parti lo consentono, queste controversie saranno sottoposte alla procedura arbitrale di cui all'Annesso C dell'A.
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