Accordo
Art. XX
Entrata in vigore dell'Accordo
In vigore dal 19 mag 1973
Articolo XX
Entrata in vigore dell'Accordo
a) Il presente A. entrerà in vigore sessanta giorni dopo l'avvenuta sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o sessanta giorni dopo la ratifica, l'approvazione, l'accettazione o l'adesione da parte di due terzi degli Stati che, al momento della apertura alla firma dell'A., erano parti dell'Accordo provvisorio, a condizione che:
i) in questi due terzi risultino comprese Parti - o Firmatari da esse designati ai fini dell'Accordo speciale - titolari, a sensi dell'Accordo speciale, di almeno due terzi delle quote di investimento;
ii) le anzidette Parti o gli organismi di telecomunicazioni da esse designati abbiano altresì sottoscritto l'A.O.
Dalla data di inizio del periodo di sessanta giorni entreranno in vigore, ai fini della loro applicazione, le disposizioni di cui al n. 2 dell'Annesso all'A.O. Nonostante quanto sopra stabilito, il presente A. non potrà entrare in vigore prima che siano decorsi almeno otto mesi o dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di apertura alla firma.
b) Quando uno strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione venga depositato da uno Stato dopo l'entrata in vigore dell'A., secondo quanto stabilito dalla precedente lettera a), l'A. entrerà in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito.
c) Dal momento della sua entrata in vigore in conformità alla precedente lettera a), l'A. potrà essere applicato provvisoriamente riguardo ad uno Stato il cui Governo l'abbia sottoscritto con riserva di ratifica, di approvazione o di accettazione, se il Governo stesso l'avrà richiesto al momento della sottoscrizione o anteriormente.
L'applicazione provvisoria verrà a cessare:
i) al momento del deposito, da parte di detto Governo, di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
ii) quando siano decorsi due anni dalla entrata in vigore dell'A. senza che esso sia stato ratificato, approvato o accettato da parte di detto Governo;
iii) al momento in cui il Governo stesso, prima che sia decorso il periodo di cui al precedente alinea ii), abbia comunicato che non intende ratificare, accettare o approvare il presente A.
Se la applicazione provvisoria viene a cessare a sensi degli alinea ii) o iii) della presente lettera c), i diritti e le obbligazioni delle Parti o del Firmatario da essa designato saranno regolati dalle lettere g) ed l) dell'articolo XVI dell'A.
d) Nonostante qualsiasi diversa disposizione, l'A. non entrerà in vigore e non verrà applicato provvisoriamente nei confronti di alcuno degli Stati fino che il loro Governo o l'organismo di telecomunicazioni da essi designato non abbia sottoscritto l'A.O.
e) Dal momento della sua entrata in vigore il presente A. sostituirà l'Accordo provvisorio che cesserà di avere effetto.
Storico versioni
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