Protocollo 1Titolo III

Art. 6

In vigore dal 13 gen 1973
L', paragrafo 2, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Il consiglio di amministrazione composto di 19 amministratori e di 10 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese; 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; 3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 1 amministratore designato dal Regno del Belgio; 1 amministratore designato dal Regno di Danimarca; 1 amministratore designato dall'Irlanda; 1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo; 1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi; 1 amministratore designato dal Regno di Norvegia; 1 amministratore designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: 2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; 2 sostituti designati dalla Repubblica francese; 2 sostituti designati dalla Repubblica italiana; 2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux; 1 sostituto designato dalla Commissione. Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile. I sostituti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione. I sostituti designati da uno Stato o di comune accordo da più Stati o dalla Commissione possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione. I sostituti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o più titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo in conformità dell', paragrafo 1."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. — Testo vigente | Portale Normativo