Protocollo 1›Titolo III
Art. 6
173 / 213In vigore dal 13 gen 1973
L', paragrafo 2, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni:
"2. Il consiglio di amministrazione composto di 19 amministratori e di 10 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese;
3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
1 amministratore designato dal Regno del Belgio;
1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;
1 amministratore designato dall'Irlanda;
1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;
1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;
1 amministratore designato dal Regno di Norvegia;
1 amministratore designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
2 sostituti designati dalla Repubblica francese;
2 sostituti designati dalla Repubblica italiana;
2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;
1 sostituto designato dalla Commissione.
Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.
I sostituti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione. I sostituti designati da uno Stato o di comune accordo da più Stati o dalla Commissione possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione. I sostituti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o più titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo in conformità dell', paragrafo 1."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-6