Art. 6
Protocollo 1Titolo III

Art. 6

173 / 213
In vigore dal 13 gen 1973
L', paragrafo 2, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Il consiglio di amministrazione composto di 19 amministratori e di 10 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese; 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; 3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 1 amministratore designato dal Regno del Belgio; 1 amministratore designato dal Regno di Danimarca; 1 amministratore designato dall'Irlanda; 1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo; 1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi; 1 amministratore designato dal Regno di Norvegia; 1 amministratore designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: 2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; 2 sostituti designati dalla Repubblica francese; 2 sostituti designati dalla Repubblica italiana; 2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux; 1 sostituto designato dalla Commissione. Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile. I sostituti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione. I sostituti designati da uno Stato o di comune accordo da più Stati o dalla Commissione possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione. I sostituti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o più titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo in conformità dell', paragrafo 1."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-6