Protocollo 1›Parte SECONDA
Art. 10
In vigore dal 13 gen 1973
1. I nuovi Stati membri effettuano, al più tardi due mesi dopo l'adesione, i versamenti previsti dall', paragrafo 1, dello statuto della Banca, modificato dall' del presente protocollo. Tali versamenti devono essere effettuati nelle rispettive monete nazionali. Un quinto di versamento deve essere effettuato in contanti e quattro quinti in buoni del tesoro non fruttiferi, che scadono in quattro rate uguali, rispettivamente nove mesi, sedici mesi, ventitrè mesi e trenta mesi dopo l'adesione. I buoni del tesoro possono essere rimborsati in tutto o in parte prima della loro scadenza, d'intesa tra la Banca ed il nuovo Stato membro interessato.
I versamenti in contanti nonché il ricavato del rimborso dei buoni del tesoro devono essere liberamente convertibili.
2. Le disposizioni dell' dello statuto della Banca si applicano a tutti i versamenti effettuati dai nuovi Stati membri nelle rispettive monete nazionali a norma del presente articolo. Gli adeguamenti relativi ai buoni del tesoro nen ancora rimborsati devono essere effettuati alla data della scadenza o a quella del rimborso anticipato.
Storico versioni
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