Protocollo 2Parte SECONDA

Art. 2

In vigore dal 13 gen 1973
Ove il governo danese faccia le dichiarazioni di cui all' le disposizioni dell'atto di adesione s'applicano alle Faeroeer, tenuto conto di quanto segue: - le importazioni nelle Faeroer sono sottoposte ai dazi doganali che sarebbero applicabili se il trattato e la decisione relativi all'adesione fossero stati applicati a decorrere dal 1 gennaio 1973; - le istituzioni della Comunità cercheranno nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca soluzioni adeguate per i problemi specifici delle Faeroer; - le autorità delle Faeroer possono mantenere, sotto il controllo comunitario, misure appropriate al fine di assicurare l'approvvigionamento di latte della popolazione delle Faeroer a prezzi ragionevoli.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-2-2

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