Protocollo 2›Parte SECONDA
Art. 1
In vigore dal 13 gen 1973
Protocollo n. 2
concernente le Faeroeer
Fintantochè il governo danese non abbia fatto le dichiarazioni di cui agli dell'atto di adesione, e fino al 31 dicembre 1975 al più tardi, non è richiesta alcuna modifica del regime doganale applicabile alla data dell'adesione alle importazioni di prodotti originari e provenienti dalle Faeroer nelle altre regioni della Danimarca.
I prodotti importati dalle Faeroer nelle altre regioni della Danimarca in applicazione del regime sopra citato non possono essere considerati in libera pratica in detto Stato ai sensi dell' del trattato CEE, quando essi sono riesportati in un altro Stato membro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-p-1-2