Art. 45

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
È autorizzata la spesa di lire 200 milioni quale concorso straordinario a favore del CAI Alto Adige per i lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua proprietà, resisi necessari a seguito delle vicende altoatesine degli ultimi dieci anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118#art-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 marzo 1972, n. 118 (Art. 45 Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine.) — Testo vigente | Portale Normativo