Art. 45
LEGGE 11 marzo 1972, n. 118
In vigore dal 26 apr 1972
È autorizzata la spesa di lire 200 milioni quale concorso straordinario a favore del CAI Alto Adige per i lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua proprietà, resisi necessari a seguito delle vicende altoatesine degli ultimi dieci anni.
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