Art. 44
LEGGE 11 marzo 1972, n. 118
In vigore dal 26 apr 1972
Le norme di cui all' della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, nonchè gli della legge 12 febbraio 1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge.
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