Art. 43

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornirà alle amministrazioni delle province di Trento e Bolzano gli inventari dei beni immobili di proprietà dell'Ente stesso esistenti nella regione Trentino-Alto Adige. A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Venezie è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le province di Trento e Bolzano ritenessero necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 marzo 1972, n. 118 (Art. 43 Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine.) — Testo vigente | Portale Normativo