Art. 41
LEGGE 11 marzo 1972, n. 118
In vigore dal 26 apr 1972
Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alle province di Trento e Bolzano, per la parte esistente sui rispettivi territori.
I consigli delle province di Trento e Bolzano decideranno, con proprie norme, entro sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-03-11;118#art-41