Art. 41 · LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

Art. 41

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alle province di Trento e Bolzano, per la parte esistente sui rispettivi territori. I consigli delle province di Trento e Bolzano decideranno, con proprie norme, entro sei mesi dall'entrata in possesso, l'ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma.
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