Art. 13

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalità con l'Istituto centrale di statistica.
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