Art. 8

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
Ai fini del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all'elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa tra l'amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.
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