Art. 11

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 11 marzo 1972, n. 118 (Art. 11 Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine.) — Testo vigente | Portale Normativo