Art. 11 · LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

Art. 11

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
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