Art. 14

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
Le norme degli del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonchè alle indagini e rilevazioni di cui al precedente , quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.
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