Art. 18

LEGGE 11 marzo 1972, n. 118

In vigore dal 26 apr 1972
I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime. Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.
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