Art. 2
In vigore dal 13 dic 1970
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente all' della Convenzione 91; all' della Convenzione 99, all' della Convenzione 103, all' della Convenzione 112, all' della Convenzione 115, all' della Convenzione 119, all' della Convenzione 120, all' della Convenzione 122, all' della Convenzione 123, all' della Convenzione 124 e all' della Convenzione 127.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 ottobre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MORO DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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