Convenzione 91

Art. 13

In vigore dal 13 dic 1970
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui saranno state registrate le ratifiche di nove dei seguenti paesi: Stati Uniti d'America, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Turchia, essendo inteso che, di questi nove paesi cinque almeno dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di una stazza lorda di almeno un milione di tonnellate registrate. Questa disposizione ha lo scopo di facilitare, incoraggiare ed affrettare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri. 3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro sei mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
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Art. 13 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo