Convenzione 91
Art. 10
In vigore dal 13 dic 1970
1. Si potrà dar esecuzione, alla presente convenzione per mezzo:
a) di norme legislative;
b) di convenzione collettive stipulate tra armatori e gente di mare;
c) da una combinazione della legislazione nazionale e delle convenzioni collettive stipulate tra armatori e gente di mare. Salvo disposizione contraria, le norme della presente convenzione si applicheranno a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di uno Stato membro chi abbia ratificato la convenzione e a qualsiasi persona impiegata su una tale nave.
2. Quando sia data esecuzione ad una disposizioni della presente convenzione per mezzo di una convenzione collettiva, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio sia in vigore la convenzione collettiva, nonostante le disposizioni previste all' della presente convenzione non sarà obbligato ad adottare le misure previste in detto articolo per quanto riguarda le disposizioni della convenzione che saranno entrate in vigore per mezzi della convenzione collettiva.
3. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione fornirà al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro informazioni sulle misure adottate per l'applicazione, e in particolare indicazioni precise su tutte le convenzioni collettive che danno effetti a tale o a tal altra disposizione e che sono in vigore alla data alla quale lo Stato membro ratifica la presente convenzione.
4. Ogni Stato membro che abbia ratificato la convenzione si impegna a partecipare, per mezzo di una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che venga istituito al fine di prendere in esame le misure adottate per dare esecuzione alla convenzione, nel quale siano rappresentati i governi e le organizzazioni degli armatori e della gente di mare e al quale assistano, a titolo consultivo, rappresentanti della Commissione paritaria marittima dell'Ufficio internazionale del Lavoro.
5. Il Direttore generale sottoporrà al comitato un riassunto delle informazioni che avrà ricevute in esecuzione al paragrafo 3 di cui sopra.
6. Il comitato esaminerà se le convenzioni collettive, sulle quali esso sarà provvisto di un rapporto, prevedono delle condizioni che diano piena esecuzione alle disposizioni della convenzione. Ogni Stato membro che abbia ratificato la convenzione si impegna a tener conto di ogni osservazione o suggerimento sull'applicazione della convenzione fatti dal comitato; esso si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare che facciano parte di una convenzione collettiva, prevista al paragrafo 1, ogni osservazione o suggerimento del suddetto comitato circa l'idoneità di tale convenzione collettiva ai fini della esecuzione delle disposizioni della convenzione.
Storico versioni
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