Convenzione 91
Art. 5
In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni persona che prenda le ferie in virtù dell' della presente convenzione deve ricevere per tutta la durata delle ferie la sua abituale remunerazione.
2. La remunerazione abituale pagabile in conformità al paragrafo precedente, che potrà comprendere una indennità adeguata per il cibo, sarà calcolata nel modo prescritto dalla legislazione nazionale o fissato da una convenzione collettiva.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-5