Convenzione 91

Art. 7

In vigore dal 13 dic 1970
Ogni persona che abbandoni il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di aver preso le ferie che le spettano, deve ricevere per ogni giorno di ferie dovute in virtù della presente convenzione l'ammontare della rimunerazione prevista all'.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-7

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