Convenzione 91

Art. 17

In vigore dal 13 dic 1970
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e stabilirà se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo