Convenzione 99

Art. 3

In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la libertà di determinare, con riserva delle condizioni previste ai paragrafi seguenti, i metodi di fissazione dei salari minimi nonché le modalità della loro applicazione. 2. Prima che venga presa una decisione si dovrà procedere ad una consultazione preliminare approfondita. delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, e di qualunque altra persona particolarmente qualificata a questo scopo per la sua professione o le sue funzioni a cui l'autorità competente ritenga utile rivolgersi. 3. I datori di lavoro e i lavoratori interessati dovranno partecipare all'applicazione dei metodi, o essere consultati, o avere il diritto di essere ascoltati, nella forma e nella misura che potranno essere determinate dalla legislazione ma in ogni caso sulla base di una eguaglianza assoluta. 4. I livelli minimi di salario che saranno stati fissati saranno obbligatori per i datori di lavoro e i lavoratori interessati; essi non potranno essere diminuiti. 5. L'autorità competente potrà, ove necessario, ammettere deroghe individuali ai livelli minimi di salario per evitare la diminuzione delle possibilità di impiego dei lavoratori caratterizzati da una capacità fisica o mentale ridotta.
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