Convenzione 99
Art. 4
In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve adottare i provvedimenti necessari affinché, da un lato, i datori di lavoro e i lavoratori interessati abbiano conoscenza dei livelli minimi dei salari in vigore e che, d'altro lato, i salari effettivamente pagati non siano inferiori ai tassi minimi applicabili; questi provvedimenti devono comprendere le misure di controllo, di ispezione e le sanzioni, necessari e più opportuni in relazione alle condizioni dell'agricoltura del paese interessato.
2. Ogni lavoratore a cui siano applicabili i livelli minimi e che abbia ricevuto salari inferiori a tali livelli deve avere il diritto, mediante via giudiziale o altra via appropriata, di ricuperare la somma che gli è dovuta nel periodo di tempo che potrà essere fissato dalla legislazione nazionale.
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