Convenzione 99
Art. 2
In vigore dal 13 dic 1970
1. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali potranno permettere il pagamento parziale del salario minimo in natura nel caso in cui questo modo di pagamento sia auspicabile o di pratica abituale.
2. Ne casi in cui il pagamento parziale del salario minimo in natura è autorizzato, saranno presi idonei provvedimenti affinché:
a) le prestazioni in natura servano all'uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi ai loro interessi;
b) il valore attribuito a queste prestazioni sia giusto e ragionevole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-2-2