Convenzione 127›Parte II
Art. 7
In vigore dal 13 dic 1970
1. L'impiego di donne e di giovani lavoratori al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri sarà limitato.
2. Qualora donne e giovani lavoratori siano adibiti al trasporto manuale di carichi, il peso massimo di tali carichi dovrà essere nettamente inferiore a quello ammesso per gli uomini.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-7-11