Convenzione 127›Parte II
Art. 4
In vigore dal 13 dic 1970
Ai fini della applicazione del principio enunciato al precedente , gli Stati membri terranno conto di tutte le condizioni nelle quali il lavoro deve essere eseguito.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-4-11