Convenzione 127Parte II

Art. 1

In vigore dal 13 dic 1970
TRADUZIONE NON UFFICIALE CINQUANTUNESIMA SESSIONE (Ginevra, 7-29 giugno 1967) CONVENZIONE 127 Convenzione sul peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro; Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1967, per la sua cinquantunesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative al peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore, questione posta al sesto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che dette proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentosessantasette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul peso massimo, 1967: . Ai fini della presente convenzione: a) l'espressione "trasporto manuale sui carichi" indica ogni trasporto nel quale il peso del carico è interamente sopportato da un solo lavoratore; essa comprende il sollevamento e il deposito del carico; b) l'espressione "trasporto manuale regolare di carichi" indica ogni attività rivolta, in maniera continua o prevalente, al trasporto manuale di carichi o che comporti, normalmente, sia pure in maniera discontinua, il trasporto manuale di carichi; c) l'espressione "giovane lavoratore" indica i lavoratori di età inferiore a diciotto anni.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-1-11

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo