Convenzione 127›Parte II
Art. 1
In vigore dal 13 dic 1970
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CINQUANTUNESIMA SESSIONE
(Ginevra, 7-29 giugno 1967)
CONVENZIONE 127
Convenzione sul peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro;
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1967, per la sua cinquantunesima sessione;
Avendo deciso di adottare varie proposte relative al peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore, questione posta al sesto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che dette proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentosessantasette, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sul peso massimo, 1967:
.
Ai fini della presente convenzione:
a) l'espressione "trasporto manuale sui carichi" indica ogni trasporto nel quale il peso del carico è interamente sopportato da un solo lavoratore; essa comprende il sollevamento e il deposito del carico;
b) l'espressione "trasporto manuale regolare di carichi" indica ogni attività rivolta, in maniera continua o prevalente, al trasporto manuale di carichi o che comporti, normalmente, sia pure in maniera discontinua, il trasporto manuale di carichi;
c) l'espressione "giovane lavoratore" indica i lavoratori di età inferiore a diciotto anni.
Storico versioni
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