Convenzione 127Parte II

Art. 3

In vigore dal 13 dic 1970
Il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve essere nè richiesto nè ammesso.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-3-11

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