Convenzione 127›Parte II
Art. 3
In vigore dal 13 dic 1970
Il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve essere nè richiesto nè ammesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-3-11