Convenzione 127Parte II

Art. 5

In vigore dal 13 dic 1970
Ciascuno Stato membro adotterà le misure necessarie affinché ogni lavoratore addetto al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri riceva, prima di esservi adibito, una formazione soddisfacente relativamente ai metodi di lavoro da utilizzare, al fine di salvaguardare la salute e di evitare gli infortuni.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-5-11

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