Convenzione 127›Parte II
Art. 12
In vigore dal 13 dic 1970
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-12-10