Art. 8
LEGGE 23 giugno 1970, n. 503
In vigore dal 24 dic 1996
Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale è costituito dai beni da essi posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli di qualsiasi specie che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'ente. (3)
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