Art. 1

LEGGE 23 giugno 1970, n. 503

In vigore dal 1 ago 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.
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