Art. 1
LEGGE 23 giugno 1970, n. 503
In vigore dal 1 ago 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-06-23;503#art-1