Art. 2

LEGGE 23 giugno 1970, n. 503

In vigore dal 1 ago 1970
Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unità sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.
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