Art. 17
LEGGE 23 giugno 1970, n. 503
In vigore dal 24 dic 1996
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti zooprofilattici sperimentali devono provvedere alla revisione dei propri statuti uniformandoli alle disposizioni della presente legge e tenendo conto delle particolari esigenze locali in cui si svolge l'attività degli enti.
Gli statuti sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.
Qualora non sia provveduto entro il termine fissato, il Ministro per la sanità nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere alla revisione dello statuto. (3)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-06-23;503#art-17