Art. 14

LEGGE 23 giugno 1970, n. 503

In vigore dal 1 ago 1970
Il personale veterinario degli istituti zooprofilattici sperimentali è inquadrato con le seguenti qualifiche: direttore, aiuto, capo di laboratorio, assistente. L'assunzione del predetto personale è effettuata nella qualifica di assistente mediante pubblico concorso per titoli ed esami. La nomina al posto di direttore è fatta per concorso per titoli, cui sono ammessi i direttori degli altri istituti zooprofilattici sperimentali e gli aiuti di tutti gli istituti che abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica. Qualora il concorso dia esito negativo il posto è messo a concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare i laureati in medicina veterinaria abilitati all'esercizio professionale da almeno dieci anni. La commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta da un ispettore generale veterinario, dal direttore dell'istituto, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia, e da un primo ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità. La commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, dal capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia e da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità. Le norme per lo svolgimento dei concorsi e quelle concernenti le promozioni a capo di laboratorio e ad aiuto sono stabilite con il regolamento di cui al successivo art. 18. Il Ministro per la sanità stabilisce con proprio decreto il programma di esame per i concorsi stessi.
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