Art. 4

Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

In vigore dal 22 mag 1970
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli siano subordinati alle seguenti altre condizioni: 1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica; 2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi: a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca; b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva superiore ad un mese per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio. Il Presidente della Repubblica è, altresì, delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-21;282#art-4

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