Art. 8

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

In vigore dal 22 mag 1970
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva; c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del codice penale; d) per i soli reati di cui al precedente non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di circostanze aggravanti, che non siano più di tre, anche se queste determinano la pena in maniera autonoma, salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale; e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.
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