Art. 7

Indulto per le pene accessorie

In vigore dal 22 mag 1970
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali è applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-05-21;282#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo