Art. 7
Indulto per le pene accessorie
In vigore dal 22 mag 1970
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali è applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-21;282#art-7