Art. 2

Amnistia per reati in materia tributaria

In vigore dal 22 lug 1971
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia: 1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione; 2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi - limitatamente ai sali -, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; 3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a 6 mesi, oppure con la multa non superiore a lire 2.250.000 sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi. L'amnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 05 -14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1971, n. 184)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

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urn:nir:stato:legge:1970-05-21;282#art-2

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Amnistia per reati in materia tributaria (Art. 2 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.) — Testo vigente | Portale Normativo