Art. 1

Amnistia particolare

In vigore dal 22 lug 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . (Amnistia particolare) Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, della occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali: a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale; c) reati previsti dall' del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66; d) reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; e) reati previsti dall' della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni; f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorchè l'istigazione o la apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia. Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a concedere amnistia: a) per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale; b) per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 05 -14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1971, n. 184)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1970-05-21;282#art-1

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