Art. 6

LEGGE 2 febbraio 1970, n. 14

In vigore dal 15 feb 1970
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1970 SARAGAT RUMOR - DONAT-CATTIN - MAGRÌ Visto, il Guardasigilli: GAVA
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