Art. 4

LEGGE 2 febbraio 1970, n. 14

In vigore dal 15 feb 1970
Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali più rappresentative.
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