Art. 2
LEGGE 2 febbraio 1970, n. 14
In vigore dal 4 feb 1979
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Al pagamento dell'integrazione di cui all' della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria". (1)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-02-02;14#art-2