Art. 2

LEGGE 2 febbraio 1970, n. 14

In vigore dal 4 feb 1979
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, è sostituito dal seguente: "Al pagamento dell'integrazione di cui all' della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria". (1)
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