Art. 3
LEGGE 2 febbraio 1970, n. 14
In vigore dal 15 feb 1970
Nella commissione provinciale di cui all' della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni più rappresentative in campo provinciale.
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